di Rita Bruno
Decreto Fentanyl, la stretta sugli stupefacenti investe anche le cliniche veterinarie: casseforti blindate, telecamere e controlli ogni 48 ore. La battaglia dei veterinari è appena iniziata.
Il decreto sulle misure minime di sicurezza per la custodia di stupefacenti e psicotropi è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 10 settembre e ora attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Quando verrà pubblicato, le strutture veterinarie, comprese le cliniche private, avranno novanta giorni per adeguarsi, con l'obbligo di cassaforte certificata, videosorveglianza, registri digitali e verifiche delle giacenze ogni due giorni. La notizia che ha fatto sobbalzare la categoria è un altro numero: sette. Sette confezioni: è la cifra che compare nell'articolo 2 del decreto, ma non è, come molti titoli di giornale hanno lasciato intendere, un tetto a quanto si può comprare o detenere.
È una soglia: sotto quel numero, la struttura è esclusa dal decreto, sopra, scatta tutto il pacchetto di obblighi.
La distinzione sembra tecnica e invece cambia tutto. Una clinica veterinaria che fa chirurgia, sette fiale al giorno di fentanyl si superano presto, e quindi quasi tutte le cliniche italiane finiscono dentro il perimetro. È questo il punto che FNOVI, Federazione Nazionale Ordine Veterinario Italiano e ANMVI, Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani stanno portando al Ministero della Salute prima della pubblicazione.
Ma cos'è davvero la soglia e cosa cambia in concreto, quando scattano gli adempimenti e perché i veterinari protestano.
Come si è arrivati al decreto: ottanta fiale, un ospedale, un piano nazionale
Il provvedimento nasce dalla sottrazione di ottanta fiale di fentanyl dalla farmacia dell'Ospedale Israelitico di Roma, tra il 22 e il 24 giugno 2026. Due custodi della struttura sono finiti sotto indagine e le fiale rubate sono state stimate sufficienti per circa ventimila dosi da spaccio. Come confermato da ANMVI e Vet33, il decreto si inserisce nel piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di fentanyl e oppioidi sintetici, in atto dal marzo 2024, che include espressamente il settore veterinario.
Secondo il comunicato di Palazzo Chigi, il testo riorganizza e rafforza le misure per la conservazione e la gestione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, tra cui lo stesso fentanyl. Attraverso un sistema omogeneo di custodia e tracciabilità, che finalmente prevenga furti, manomissioni, frodi, e diversioni dei medicinali dal circuito sanitario, come accaduto di recente.
Il 10 settembre la Conferenza Stato-Regioni ha espresso il parere favorevole, le Regioni hanno però chiesto di rivedere la cadenza delle ispezioni e di allungare i tempi di adeguamento, spingendo almeno verso i 120 giorni.
Cosa cambierà in pratica, dalla chiavetta al muro blindato
Il decreto, di 19 articoli, definisce misure minime uniformi di sicurezza, dalla custodia alla tracciabilità e gestione per gli stupefacenti e psicotropi delle sezioni A, B e C della Tabella dei medicinali del DPR 309/1990, ad uso umano e veterinario, nelle strutture sanitarie pubbliche e private, comprese farmacie ospedaliere e territoriali, ospedali e case di cura, reparti e servizi territoriali, servizi pubblici per le dipendenze, strutture penitenziarie, magazzini delle aziende sanitarie e strutture veterinarie autorizzate.
Le novità, rispetto al regime che già impone armadio a chiave separato, registro di carico-scarico e giacenze riconciliate, misure ribadite dalla circolare ministeriale del 7 luglio 2026, oggi, sono pesanti.
Serve una cassaforte inamovibile certificata almeno di classe I secondo la norma EN 1143-1, oppure un armadio blindato inamovibile o una stanza blindata in aree non accessibili al pubblico (articolo 6). Serve un sistema di videosorveglianza e di accesso controllato e verificabile. I registri diventano digitali, con accessi profilati (articolo 10). La verifica tra giacenza reale e contabile va fatta ogni 48 ore, o 72 nei festivi (articolo 11). Ogni anomalia, furto o manomissione va segnalato al responsabile interno entro dodici ore (articolo 14), con richiamo alle responsabilità penali dell'articolo 40, comma 2, del codice penale testo del decreto.
Da segnalare che il perimetro non riguarda solo il fentanyl
Il decreto si applica a tutte le sostanze stupefacenti e psicotrope delle tre sezioni, compresa la ketamina. E, come specificato dal comunicato del Governo, ogni anomalia o evento rilevante ha un peso di responsabilità preciso, non impedire un evento equivale a cagionarlo, principio che richiama direttamente le norme penali a carico del responsabile della custodia.
Sette confezioni: cos'è davvero e perché fa discutere ?
Qui sta il punto letto in modo confuso, merita di essere chiarito una volta per tutte. Il numero "sette" compare nell'articolo 2, comma 2, del decreto, la cui formulazione letterale è la seguente: "Fermo restando gli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le strutture veterinarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere, a) e b) di cui all'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003, che detengano giornalmente una quantità di confezioni di medicinali stupefacenti inferiore a sette" testo del decreto.
La parola chiave, nascosta in mezzo a un formulario farraginoso, è sono escluse. Sette confezioni non è un tetto, non fissa un massimo che la struttura può acquistare o detenere. È una soglia di esclusione, una linea di confine che decide a chi si applica il decreto e a chi no.
In pratica, una struttura che in un giorno qualunque detiene meno di sette confezioni è del tutto fuori dal decreto, e continua a operare sotto le regole ordinarie del DPR 309/90, cioè armadio chiuso a chiave, registro vidimato di carico-scarico e vigilanza USL, come già fa oggi.
Sopra le sette, invece, scatta il pacchetto intero di obblighi nuovi: cassaforte certificata, telecamere, controlli di giacenza ogni quarantotto ore, segnalazioni entro dodici ore, eventuali ispezioni semestrali.
Per capire l'idea, basta un'analogia di patente. Per guidare un ciclomotore sotto i 50 cc di cilindrata non serve la patente; sopra i 50 cc sì. La cilindrata non è un tetto al motore che puoi avere, è un cancello che ti dice se ti serve o no quel documento.
Esattamente la stessa logica delle sette confezioni, non ti vieta di comprarne dieci, ti dice solo se, una volta che ne hai dieci, ti tocca tutta la burocrazia del pacchetto blindato oppure no.
Il decreto non fissa neppure un tetto per chi è dentro il perimetro. L'articolo 8, comma 2, parla di "congruità" delle richieste di approvvigionamento rispetto ai consumi e alle giacenze, non di un numero massimo testo del decreto.
Il principio di fondo del DPR 309/90 rimane, il medico veterinario può acquistare e detenere medicinali delle sezioni A, B e C in relazione alle normali necessità del richiedente, senza vincoli di quantità, con richiesta in triplice copia intestata vidimata dall'ASL come conferma l'Ordine dei Farmacisti di Bologna e altre fonti.
Non vi è un numero chiuso né un divieto di scorta ampia; vi è un criterio di adeguatezza motivata dalla pratica clinica, già presidiato dal registro di carico e scarico.
L'equivoco nasce anche dal comunicato di Palazzo Chigi, che definisce le sette confezioni, quantitativo di detenzione giornaliera senza chiarire se sia un limite o una soglia.
Nasce dal fatto che le categorie dell'Accordo Stato-Regioni del 26 novembre 2003, studio veterinario, ambulatorio veterinario, clinica veterinaria, ospedale veterinario non entrano nel racconto dei giornali, così il lettore pensa che la soglia valga per tutte le strutture veterinarie, mentre tecnicamente riguarda solo le prime due categorie. Le altre cliniche e ospedali veterinari, cioè quelle dove si fa anestesia e terapia del dolore ogni giorno, sono dentro il decreto a prescindere dal numero di confezioni, ma anche per loro il "sette" non è un tetto d'acquisto.
Perché i veterinari protestano
La Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani ha definito un'unica e insignificante esclusione, la deroga concessa a studi e ambulatori, e si è impegnata a proseguire le proprie azioni per ottenere un testo che rispetti anche le peculiarità delle strutture medico veterinarie.
Per la Federazione, videosorveglianza, varchi digitali e casseforti blindate avrebbero impatti economici idonei a paralizzare le attività delle strutture, oltre a limitare il bagaglio terapeutico dei professionisti e a penalizzare gli animali pazienti.
L'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani ha chiesto al ministro della Salute e alla Conferenza Stato-Regioni lo stralcio integrale delle strutture veterinarie dal campo di applicazione del decreto, definendo il testo inapplicabile al settore delle cure veterinarie per inopportunità, incoerenza con l'esercizio professionale veterinario e con la normativa di riferimento veterinario, compreso l'Accordo Stato Regioni sui requisiti minimi delle strutture veterinarie. Un eccesso regolatorio per falle di sicurezza non si sono verificate nelle strutture veterinarie.
ANMVI teme in particolare interruzioni di continuità delle prestazioni ai pazienti animali, chirurgiche, post-operatorie e per la terapia del dolore, e ricorda che le garanzie di base come l'autenticità della ricetta, la veridicità della prescrizione e la congruità del quantitativo prescritto sono già assicurate dal sistema di tracciabilità dei medicinali ad uso veterinario attraverso il Sistema Informativo dei Medicinali Veterinari. L'Associazione segnala inoltre l'assenza di alcuna valutazione d'impatto economico ed organizzativo per i professionisti veterinari privati con il rischio che una stretta generalizzata su tutte le sostanze, fra cui la Ketamina e su tutte le strutture di cura, anche quelle private, rischi di compromettere il benessere degli animali e la sostenibilità organizzativa delle strutture veterinari.
Il governo, da parte sua, ha confermato l'inclusione delle strutture veterinarie nel campo di applicazione del decreto. Restano fuori solo i piccoli studi e gli ambulatori che detengono quotidianamente meno di sette confezioni. Per le cliniche e gli ospedali veterinari che fanno chirurgia e anestesia, anche sotto la soglia, scattano comunque gli obblighi di legge ordinaria e, al di sopra, il pacchetto pieno del decreto.
La sostanza del contenzioso è chiara: i veterinari rivendicano che il sistema VetInfo, la ricetta veterinaria elettronica e le regole di custodia vigenti rendono le loro strutture non assimilabili, sul piano del rischio, alle farmacie ospedaliere cui il decreto si riferisce. Le falle di sicurezza del caso Israelitico non si sono mai verificate nel comparto.
La finestra prima della Gazzetta Ufficiale
Il decreto è approvato ma non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. I novanta giorni per adeguarsi decorreranno solo dalla pubblicazione, come prevede l'articolo 19, comma 4 testo del decreto. È questa la finestra in cui FNOVI si dice pronta a proseguire le proprie azioni per ottenere un testo che rispetti le peculiarità delle strutture medico veterinarie FNOVI mentre le Regioni hanno chiesto modifiche concrete su ispezioni e tempi di adeguamento.
In campo resta l'unico fentanyl veterinario autorizzato in Italia, Fentadon 50 µg/mL, soluzione iniettabile per cani, per l'analgesia intra- e post-operatoria ANMVI Oggi. Il verdetto sulle cucce blindate, per ora, è solo rimandato: l'attenzione di tutti, adesso, è puntata sull'ultimo atto prima della pubblicazione.
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