Animali in auto, la stretta della riforma

Pubblicato il 2 novembre 2026 alle ore 07:00

di Rita Bruno

Nuove protezioni e contestazioni sul soccorso d’urgenza. Lo schema del nuovo Codice della strada prevede sistemi di contenimento anche per chi viaggia con un solo cane o gatto. Ma alcune disposizioni sollevano critiche per i possibili ostacoli al trasporto degli animali in gravi condizioni. 

Vediamo insieme cosa prevede oggi la legge e cosa potrebbe cambiare. Un cane sul sedile posteriore non significa automaticamente una multa. Attualmente l’articolo 169, comma 6, del Codice della strada consente di trasportare un solo animale domestico senza imporre uno specifico dispositivo di contenimento, purché non costituisca impedimento o pericolo per la guida. 

Non è quindi un’autorizzazione a lasciarlo muovere senza controllo nell’abitacolo.  Chi è al volante deve mantenere la libertà di movimento necessaria per guidare in sicurezza. Quando gli animali sono più di uno, occorre invece custodirli in un’apposita gabbia o box oppure sistemarli nel vano posteriore al posto di guida, separato mediante una rete o un altro mezzo analogo idoneo. 

Se il divisorio è installato in modo permanente, deve essere autorizzato dall’ufficio competente della Motorizzazione. Per le violazioni delle disposizioni sul trasporto degli animali sono previste una multa da 87 a 344 euro e la decurtazione di un punto dalla patente.

Sulle due ruote la disciplina è diversa. Per motocicli, ciclomotori a due ruote e biciclette è già previsto che gli animali siano custoditi in un’apposita gabbia o contenitore, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal Codice. L’obbligo vale anche quando l’animale è uno soltanto. Lo schema di riforma conferma questa impostazione, senza introdurre la cintura come soluzione alternativa.

La riforma: protezioni anche per un solo cane o gatto

La novità principale per chi viaggia in automobile è il superamento della distinzione basata sul numero degli animali. Difatti, Il nuovo articolo 59 dello schema prevede un sistema di contenimento anche quando a bordo c’è un solo animale da compagnia. Non basterà più che il cane o il gatto non disturbino il conducente. Sarà necessario adottare una delle soluzioni indicate dalla norma. 

Le alternative previste sono tre: un’apposita cintura omologata, conforme alla normativa nazionale ed europea.  La seconda, trattasi di box o contenitore. La terza soluzione resta il vano posteriore separato dall’abitacolo mediante una rete o un altro mezzo idoneo. Non si tratta quindi di una cintura obbligatoria in ogni caso, ma dell’obbligo di scegliere uno dei sistemi di contenimento ammessi. 

La funzione di pettorina e cintura in auto per gli animali

Nel caso del cane, il sistema di ritenuta utilizza una pettorina che avvolge il torace e viene collegata alla cintura del sedile posteriore attraverso un raccordo dedicato. Il punto di tenuta è la pettorina, non il collare, per evitare che la forza di una frenata si scarichi sul collo. Lo schema richiede inoltre che la cintura sia omologata e conforme alla normativa nazionale ed europea.  Una condizione da non confondere con la generica disponibilità di accessori in commercio.

Animali auto: le sanzioni indicate nel nuovo testo di legge

Per chi non rispetterà le nuove disposizioni, lo schema prevede una sanzione da 80 a 320 euro e la perdita di un punto dalla patente. Sono gli importi indicati nel testo ancora in esame, non quelli applicabili oggi. 

La stretta riguarderebbe quindi soprattutto l’estensione dell’obbligo di contenimento, non un aumento delle multe rispetto agli importi attualmente previsti.

Soccorso d’urgenza per animali: perché scattano le contestazioni

Le critiche alla riforma riguardano anche un tema distinto dal trasporto ordinario: la possibilità di portare urgentemente dal veterinario un animale in gravi condizioni. La LAV denuncia che il nuovo articolo 35 dello schema non riprende un’importante previsione dell’attuale articolo 177, relativa al riconoscimento dello stato di necessità anche quando il trasporto viene effettuato da un privato. Secondo l’associazione, questa omissione rischia di ostacolare il soccorso. Nel comunicato, la contestazione riguarda questo aspetto, non i nuovi obblighi di cintura o trasportino.

La norma vigente rinvia a un decreto ministeriale per stabilire le condizioni in cui il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità e la documentazione da esibire alla polizia stradale, eventualmente anche dopo il controllo. Non è un’autorizzazione generalizzata a ignorare le regole della circolazione, ma una tutela subordinata a condizioni precise. Il provvedimento attuativo richiamato dalla LAV è il decreto ministeriale n. 217 del 2012. 

Ambulanze veterinarie, il nodo dei liberi professionisti

Una seconda contestazione riguarda l’utilizzo di sirena e lampeggiante sulle ambulanze per animali. Secondo la LAV, lo schema non includerebbe anche i veterinari liberi professionisti tra i soggetti autorizzati, mentre confermerebbe enti pubblici e associazioni. L’organizzazione auspica che si tratti di un errore materiale e chiede al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini di ripristinare entrambe le previsioni durante l’iter del provvedimento. 

Non possiamo credere che il Ministro dei Trasporti Salvini voglia ostacolare il soccorso di cani e gatti che devono essere trasportati d’urgenza in un ambulatorio veterinario per essere salvati, afferma l’associazione. La denuncia riguarda dunque il rischio di un arretramento delle tutele: non un divieto di soccorrere gli animali, né una modifica già operativa. 

A quando il cambiamento delle regole ?

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo in via preliminare il 13 ottobre 2026. Il provvedimento deve completare il percorso previsto, che comprende i pareri delle commissioni parlamentari e degli altri organismi competenti, prima dell’approvazione definitiva del Governo. Non si tratta quindi di regole già entrate in vigore. Lo schema indica il 1° gennaio 2028 per l’efficacia delle disposizioni, comunque non prima che siano trascorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione. È un calendario da confermare nel testo definitivo. 

Fino ad allora restano applicabili le norme attuali, sia quelle sul trasporto degli animali, sia quelle che disciplinano il soccorso d’urgenza.

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