Carcere e Salute: quando la malattia apre le porte dei domiciliari 

Pubblicato il 12 gennaio 2026 alle ore 07:00

di Tania Amarugi

Il dibattito sulla compatibilità tra detenzione e gravi patologie torna al centro dell'agenda giuridica  italiana. Con le recenti sentenze della Cassazione di inizio anno, viene ribadito un principio cardine: la pena non può mai trasformarsi in un trattamento inumano o degradante, specialmente a fronte di  quadri clinici compromessi. 

In Italia, il passaggio dal carcere alla detenzione domiciliare per motivi di salute non è un  automatismo, ma il risultato di un rigoroso iter valutativo. Al centro del sistema troviamo  la detenzione domiciliare umanitaria (ex art. 47-ter dell'Ordinamento Penitenziario), che permette ai  detenuti affetti da gravi infermità fisiche o psichiche di scontare la pena presso la propria abitazione  o in strutture ospedaliere. 

Tuttavia, il 2026 segna un punto di svolta nel monitoraggio di queste misure. Se da un lato la  giurisprudenza protegge chi è in fase terminale o presenta patologie non gestibili dalle infermerie carcerarie, dall'altro le autorità hanno intensificato i controlli sulla pericolosità sociale residua. 

Nonostante le riforme del 2025 volte a potenziare la sanità penitenziaria, il sovraffollamento resta un  ostacolo. "Molte istanze di domiciliari vengono accolte proprio perché le strutture interne non  riescono a garantire le terapie specialistiche necessarie", spiegano gli esperti del settore. 

In base all’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino emessa nel 2025, il sovraffollamento  carcerario è diventato un criterio determinante per la concessione della detenzione domiciliare a  detenuti malati, anche quando le loro patologie non sarebbero di per sé incompatibili con la cella. 

Questi i punti chiave del provvedimento, come riportato da Osservatorio Diritti  

  • Il caso: Un detenuto del carcere delle Vallette (Torino), affetto da cardiopatia ischemica e obesità, ha ottenuto la detenzione domiciliare nonostante le sue condizioni fossero considerate "non  incompatibili" con il regime carcerario secondo i criteri ordinari. 
  • La motivazione: I magistrati hanno stabilito che il sovraffollamento genera un "surplus di  sofferenza" che aggrava lo stato di salute. Inoltre, l’assistenza a detenuti con patologie serie in  strutture sovraffollate richiede un "impiego straordinario di risorse" (personale e scorte) che vengono sottratte ai servizi ordinari. 
  • Un precedente "pilota": L'ordinanza è considerata innovativa perché interpreta l'ordinamento  penitenziario alla luce dei principi costituzionali di umanità della pena e tutela della salute,  riconoscendo che la carenza oggettiva di spazio e risorse influisce direttamente sulla dignità della  detenzione. 
  • Il contesto piemontese: Al momento della decisione, il carcere di Torino ospitava circa 1.450  persone a fronte di una capienza regolamentare di 1.117 posti.

Questa decisione arriva in un momento critico per il sistema penitenziario italiano, segnato anche da  casi drammatici come quello di Francesco De Leo, detenuto obeso di 265 chili deceduto nel medesimo istituto nell'ottobre 2025.

L'invio ai domiciliari per motivi di salute rimane una misura di civiltà, ma la sfida del sistema giudiziario nel 2026 resta quella di garantire che la "pietas" non si scontri con l'esigenza di giustizia per le vittime, mantenendo un equilibrio sempre più sottile tra assistenza medica e sorveglianza.

 

Per approfondire le normative sulle misure alternative per i detenuti indigenti, è possibile consultare le linee guida del Ministero della Giustizia.

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