Editoriale
Siamo sicuri che possono comporre le giunte un esperto di fisco oppure un dipendente di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF), nel governo cittadino come assessore?
La risposta breve è sì, ma il percorso è disseminato di trappole burocratiche e "tagli" allo stipendio che meritano un'analisi approfondita. Secondo il Testo Unico degli Enti Locali (TUOEL), non esiste un divieto categorico che impedisca a un dipendente privato di un CAF di assumere la carica di assessore. Tuttavia, il rischio di conflitto di interessi è sempre dietro l'angolo. Se l'assessore riceve deleghe sensibili come il Bilancio o i Tributi, deve prestare massima attenzione: l'ANAC vigila affinché non vi siano intrecci tra le decisioni del Comune e gli interessi del CAF o del sindacato che lo gestisce.
In presenza di convenzioni economiche tra l'ente e il CAF, l'incompatibilità potrebbe diventare insanabile, costringendo l'interessato a una scelta entro 15 giorni. Se si decide di mantenere l'impiego al CAF, l'indennità di funzione come assessore viene automaticamente dimezzata ai sensi dell'art. 82 del TUOEL.
Una norma pensata per chi non rinuncia allo stipendio privato ma deve comunque garantire tempo all'amministrazione. Il dipendente ha diritto di richiedere l'aspettativa non retribuita e allora percepirà l'indennità di carica per intero e i contributi previdenziali saranno versati dal Comune direttamente all'ente pensionistico. Per chi sceglie di non mettersi in aspettativa, la legge garantisce comunque una serie di permessi retribuiti per partecipare alle sedute di giunta o consiglio.
Resta però il tema della trasparenza: ogni assessore è tenuto a dichiarare eventuali cariche o rapporti professionali che possano influenzare il proprio operato, per garantire che la gestione della cosa pubblica rimanga distinta dagli interessi dei centri fiscali.
In definitiva, sebbene la legge apra le porte della giunta ai professionisti dei CAF, la sostenibilità economica e l'opportunità politica rimangono i due arbitri principali di questa scelta. Serve trasparenza e correttezza senza se e senza ma.
A Grosseto è “tutto chiaro”: un assessore ha dichiarato nel proprio curriculum di essere dipendente di un CAF che si è schierato a favore dell’accoglienza e contro il razzismo, partecipando alla rete “Io accolgo”. Lo stesso assessore sarebbe stato visto al gazebo della raccolta firme per la legge sulla remigrazione, capeggiato da esponenti della lega e di Casa Pound che vorrebbero rimpatriare gli stranieri residenti in Italia.
La domanda non è se un dipendente di un Centro di Assistenza Fiscale possa fare l’assessore.
La legge, in astratto, non lo vieta.
La domanda vera è un’altra: è opportuno? È compatibile sul piano sostanziale con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione?
Il Testo Unico degli Enti Locali non prevede un divieto automatico. Ma il diritto amministrativo moderno non si esaurisce nell’assenza di un divieto espresso. L’art. 97 della Costituzione impone imparzialità. Il D.lgs. 39/2013 disciplina incompatibilità e conflitti. L’art. 6-bis della legge 241/1990 introduce l’obbligo di astensione in presenza di interessi propri o professionali.
Non basta dunque dire “si può”.
Un CAF opera nel cuore del sistema fiscale: ISEE, agevolazioni, dichiarazioni, tributi locali, rapporti con contribuenti e famiglie. Il Comune, a sua volta, incide direttamente su tributi, regolamenti, esenzioni, politiche sociali e criteri applicativi.
Il problema non è l’illecito – che andrebbe provato – ma il conflitto potenziale e strutturale. La giurisprudenza amministrativa è chiara: non occorre il danno effettivo, è sufficiente il rischio concreto di interferenza tra interesse pubblico e interesse privato.
Quando un assessore mantiene un rapporto di lavoro stabile in un settore che dialoga quotidianamente con le competenze comunali, il tema non è episodico ma sistemico. L’astensione diventa non una misura eccezionale, ma una condizione quasi permanente. E allora la domanda è inevitabile: può un amministratore svolgere pienamente il proprio ruolo se deve continuamente sottrarsi alle decisioni?
C’è poi un piano politico che non può essere ignorato. L’assessore non è un tecnico neutrale: è organo di indirizzo politico-amministrativo. La sua forza è la credibilità. E la credibilità si misura anche nella percezione di terzietà.
In amministrazione pubblica, l’ombra del dubbio è già un problema. La trasparenza non è una formalità. È una tutela preventiva della fiducia dei cittadini.
Non si tratta di demonizzare una professione. Si tratta di riconoscere che alcune funzioni private, quando si sovrappongono alle competenze pubbliche, generano inevitabilmente una zona grigia. E nella gestione della cosa pubblica le zone grigie non sono mai un dettaglio.
La compatibilità giuridica astratta è un punto di partenza.
La legittimità sostanziale e l’opportunità politica sono il vero banco di prova.
E chi amministra dovrebbe porsi questa domanda prima ancora che lo facciano gli altri.
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