Smart working, la bomba a orologeria degli infortuni: chi pagherà quando arriverà il conto?

Pubblicato il 26 ottobre 2026 alle ore 07:00

di Massimo Gervasi

Lo smart working ha cambiato il mondo del lavoro, ma siamo davvero sicuri che le norme sulla sicurezza siano pronte ad affrontarne tutte le conseguenze? E soprattutto, cosa accadrà quando un lavoratore subirà un grave infortunio in un luogo che il datore di lavoro non conosce, non controlla e forse non ha mai nemmeno visto?

Non è una provocazione fine a se stessa. È una questione giuridica, economica e sociale che rischia di trasformarsi in una battaglia giudiziaria lunga anni, coinvolgendo lavoratori, aziende, INAIL, INPS e magistratura. Il Decreto legislativo 81/2008 impone al datore di lavoro precisi obblighi di prevenzione e valutazione dei rischi attraverso il Documento di Valutazione dei Rischi, il cosiddetto DVR. La legge 81/2017, all'articolo 22, stabilisce inoltre che il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore agile, consegnandogli almeno annualmente un'informativa sui rischi generali e specifici. Ma siamo davvero convinti che un documento, per quanto dettagliato, possa risolvere tutte le problematiche di un'attività svolta in ambienti continuamente diversi? Immaginiamo un dipendente che lavori con il proprio computer seduto su una panchina in un giardino pubblico. Improvvisamente cade, si ferisce gravemente e denuncia un infortunio sul lavoro.
Chi risponde? Il datore di lavoro, che non poteva controllare quella panchina? Il lavoratore, che ha scelto autonomamente il luogo? E chi potrà dimostrare che l'incidente sia avvenuto effettivamente durante lo svolgimento delle mansioni e non durante un'attività personale?

Cosa prevede la normativa sullo smartworking

La normativa prevede la tutela assicurativa anche per gli infortuni verificatisi fuori dai locali aziendali, quando sussiste il collegamento con l'attività lavorativa. Ma il riconoscimento dell'INAIL non coincide automaticamente con la responsabilità del datore di lavoro. Sono due questioni diverse, che spesso richiedono accertamenti distinti. Qui entra in scena la privacy. Il datore di lavoro ha il dovere di prevenire i rischi, ma non può seguire gli spostamenti del dipendente con la geolocalizzazione.

Il GDPR e l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori pongono limiti chiari ai controlli a distanza. Il lavoratore ha diritto alla riservatezza. L'impresa deve garantire sicurezza. Due esigenze legittime, ma difficili da conciliare nella pratica. E la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente quando entrano in gioco gli enti previdenziali e assicurativi. L'INAIL interviene per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'INPS nei casi previsti gestisce la malattia comune. Se la natura dell'evento è contestata, possono nascere controversie sull'attribuzione delle prestazioni. E qualora emergessero responsabilità del datore di lavoro, l'INAIL potrebbe esercitare l'azione di regresso nei casi consentiti. Non parliamo soltanto di un lavoratore che chiede un indennizzo o di un'azienda chiamata a difendersi. Parliamo di procedimenti amministrativi, perizie, testimonianze, cause che potrebbero trascinarsi per anni. Un lavoratore potrebbe attendere a lungo il riconoscimento dei propri diritti, mentre un'impresa potrebbe sostenere costi legali importanti prima che la propria posizione venga chiarita. Eppure, mentre discutiamo di innovazione, produttività e flessibilità, sembra mancare un confronto altrettanto approfondito sulle difficoltà di accertamento degli infortuni. Non si tratta di dire che le norme non esistono. Esistono, così come esistono indicazioni dell'INAIL. Il problema è capire se siano sufficienti per situazioni dove il luogo di lavoro cambia continuamente e la ricostruzione dei fatti può essere estremamente complessa. La sicurezza sul lavoro dovrebbe prevenire gli incidenti, non limitarsi a stabilire dopo anni di tribunale chi avrebbe dovuto fare cosa. Servono indicazioni più chiare su luoghi idonei, responsabilità, documentazione degli eventi e modalità di accertamento, sempre nel rispetto della privacy. Perché il progresso tecnologico non può tradursi in un'incertezza giuridica scaricata sulle spalle di lavoratori e imprese. E non possiamo aspettare una sentenza, magari dopo anni, per evidenziare criticità che possiamo già vedere.

Chi tutela davvero il lavoratore e chi protegge l'impresa quando il luogo di lavoro non ha più un indirizzo preciso? È una domanda che rivolgiamo al legislatore, al Ministero del Lavoro, all'INAIL, alle organizzazioni sindacali e datoriali. Perché lo smart working è un'evoluzione, ma la sicurezza non può diventare una questione da risolvere soltanto davanti a un giudice.

Riferimenti normativi verificati, legge 81/2017 articolo 22, circolare INAIL 48/2017 e provvedimenti del Garante privacy maggio 2026.

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