Concordato biennale, la sorpresa arriva quando gli affari vanno male

Pubblicato il 19 ottobre 2026 alle ore 20:05

di Massimo Gervasi

Il Fisco propone un compromesso: accetti oggi il reddito sul quale pagherai le imposte per due anni e ottieni maggiore prevedibilità e determinate protezioni dagli accertamenti. Se guadagni di più, il maggior reddito ordinario generalmente non aumenta l’imponibile concordato; se guadagni meno, normalmente paghi comunque sulla cifra accettata.

È questo lo scambio alla base del concordato preventivo biennale, introdotto dal legislatore con il decreto legislativo 13/2024 e gestito dall’Agenzia delle Entrate. Un’opportunità per mettersi parzialmente al riparo dall’incertezza fiscale, assumendosi però il rischio economico dell’accordo. L’adesione attribuisce benefici premiali e limita determinati accertamenti, ma non garantisce immunità dai controlli, soprattutto quando emergono cause di decadenza. Per il biennio 2026-2027 siamo nella fase decisiva: il termine del 31 ottobre, cadendo di sabato, slitta al 2 novembre 2026. La scadenza riguarda la scelta, mentre il patto copre i redditi dei due anni. Il contribuente decide quindi quando il 2026 è già largamente trascorso, ma deve ancora prevedere il 2027. Il vantaggio può essere concreto per chi cresce: l’imposta sostitutiva opzionale sul maggior reddito concordato rispetto al reddito di riferimento prevede aliquote del 10%, 12% o 15%, secondo il punteggio ISA. Non è, però, una tassazione agevolata dell’intero reddito. L’IVA resta fuori dall’accordo e continuano gli obblighi contabili e dichiarativi. Il problema comincia quando l’impresa cambia e il patto resta.

L’appendice alla circolare 8/E del 6 ottobre 2026 conferma che il passaggio dalla contabilità ordinaria alla semplificata, dal criterio di competenza a quello di cassa, o viceversa, non determina da solo cessazione o decadenza. Una contabilità diversa non libera dall’impegno fiscale. Ancora più delicato il magazzino: nel passaggio dall’ordinaria alla semplificata, la perdita fiscale di periodo derivante dalla deduzione integrale delle rimanenze non può abbattere il reddito concordato. Le variazioni ammesse dall’articolo 16 sono tassative. Non significa che tutte le perdite siano inutilizzabili: quella specifica perdita da transizione non riduce l’imponibile concordato. Facciamo un esempio semplificato: reddito concordato di 50.000 euro, reddito effettivo di 35.000. Il calo è del 30%, ma non consente automaticamente di uscire. La cessazione per circostanze eccezionali richiede una riduzione superiore al 30% e una causa individuata dalla disciplina, collegata alla contrazione. Il normale peggioramento degli affari, da solo, non basta. Esistono inoltre regole specifiche per contributi previdenziali e rettifiche dell’imponibile: confrontare soltanto due aliquote può dare un’immagine incompleta della convenienza.

Le novità del 2026 consentono, alle condizioni previste, di correggere errori mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento, rideterminando il concordato senza perderlo automaticamente. Vanno però distinti i bienni: le nuove disposizioni non si trasferiscono indistintamente agli accordi precedenti. La previsione scomoda è che il concordato possa favorire soprattutto imprese solide e in crescita, mentre quelle con margini instabili potrebbero ritrovarsi a finanziare un carico fiscale superiore a quello che avrebbero sostenuto senza aderire. È un’ipotesi, non un risultato dimostrato.

Anche aderire principalmente per sentirsi protetti può diventare una scelta costosa: la tranquillità fiscale non produce liquidità. Prima di firmare serve una simulazione scritta con tre scenari, crescita, stabilità e contrazione, includendo imposte, contributi, acconti, magazzino e cambi contabili programmati. Il compromesso può funzionare, ma va valutato anche nell’anno peggiore. Perché il Fisco rende prevedibile la base imponibile; nessuno garantisce all’imprenditore che riuscirà davvero a guadagnarla.

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