Legge elettorale, il Parlamento si blinda: chi è dentro resta, chi è fuori deve raccogliere 450mila firme

Pubblicato il 12 ottobre 2026 alle ore 07:00

di Massimo Gervasi

La riforma approvata l'8 ottobre cambia premio di maggioranza, preferenze e accesso alle elezioni. Molti esperti sollevano dubbi costituzionali e denunciano un sistema difficile da comprendere persino per gli esperti.

In Italia, ogni maggioranza sembra voler riscrivere le regole elettorali. Dal Mattarellum al Porcellum, dall'Italicum al Rosatellum, fino alla nuova riforma approvata definitivamente dalla Camera l'8 ottobre con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Negli Stati Uniti, pur con numerose modifiche normative, l'impianto costituzionale delle elezioni federali mantiene una maggiore continuità. Da noi cambiano continuamente formule, collegi e criteri di assegnazione dei seggi.

Riforma elettorale: cosa cambia concretamente per i cittadini?

La nuova legge introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza: alla coalizione più votata, purché superi il 42% dei voti validi in entrambe le Camere, vengono attribuiti 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, entro il limite complessivo di 220 deputati e 113 senatori. Se nessuna coalizione raggiunge la soglia, il premio non scatta.
Il problema della rappresentatività rimane. Con un'affluenza ipotetica del 50%, una coalizione che ottenga il 42% dei voti validi rappresenterebbe circa il 21% degli aventi diritto. Un consenso relativamente limitato rispetto all'intero elettorato potrebbe quindi tradursi in una maggioranza parlamentare.
La Corte costituzionale, nella sentenza 35/2017, ha già considerato ammissibile un premio collegato al raggiungimento del 40% dei voti validi. Tuttavia, la legittimità complessiva del nuovo meccanismo dipende dal rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e rappresentanza.

Preferenze: quanto decide realmente l'elettore?

La riforma reintroduce fino a tre preferenze, con alternanza di genere, ma mantiene il capolista bloccato. Sulla scheda compaiono sei candidati: il primo è predeterminato dal partito, mentre sugli altri l'elettore può esprimersi.
Nei partiti minori, che conquistano pochi seggi, potrebbe essere eletto soltanto il capolista. Il risultato è che le preferenze rischiano di incidere soprattutto nelle formazioni maggiori, lasciando alle segreterie un controllo significativo sulla composizione del Parlamento.

450mila firme: la barriera per i nuovi partiti

È il punto più controverso evidenziato dall'ex parlamentare anche da Maurizio Bianconi durante un'intervista su Radio 24.
Per le formazioni prive di rappresentanza parlamentare le sottoscrizioni necessarie passano da 1.500 a 6.000 per collegio (quasi impossibile). Presentarsi sull'intero territorio nazionale può richiedere circa 450mila firme, mentre per concorrere nella metà dei collegi ne occorrono almeno 225mila.
Non basta raccoglierle: servono autenticazioni, certificazioni elettorali e controlli formali. Eventuali irregolarità possono invalidare le sottoscrizioni.
I partiti dotati dei requisiti parlamentari previsti sono invece esonerati; altre formazioni con componenti parlamentari mantengono requisiti ridotti.
La raccolta delle firme serve legittimamente a impedire candidature fittizie. Ma quadruplicare il requisito per i nuovi soggetti politici apre interrogativi sulla proporzionalità della misura.
Gli articoli 3, 49 e 51 della Costituzione tutelano rispettivamente eguaglianza, partecipazione politica e accesso alle cariche elettive. Le sentenze costituzionali 1/2014 e 35/2017 richiamano inoltre i limiti alla discrezionalità legislativa in materia elettorale.
Non esiste una bocciatura automatica della norma, ma la disparità nelle condizioni di accesso merita un'attenta valutazione.

Una legge difficile persino per i parlamentari

Bianconi ha ammesso di dover studiare continuamente i meccanismi elettorali, nonostante la propria esperienza parlamentare.

Se anche gli addetti ai lavori incontrano difficoltà, come può un cittadino comprendere pienamente il funzionamento di preferenze, soglie di sbarramento, premi e ripartizione dei seggi?

Le soglie rimangono al 3% per le liste e al 10% per le coalizioni. Inoltre, i voti delle liste coalizzate possono contribuire al premio anche quando non raggiungono autonomamente la soglia per ottenere seggi.
Un sistema tecnicamente articolato che richiederebbe spiegazioni pubbliche chiare, soprattutto considerando l'astensionismo crescente.

Il premier indicato non sostituisce il Quirinale

Le coalizioni dovranno indicare preventivamente il candidato alla Presidenza del Consiglio. Ma l'articolo 92 della Costituzione mantiene al Presidente della Repubblica il potere di nominare il premier. L'indicazione elettorale non costituisce quindi un'investitura giuridicamente vincolante.
La maggioranza sostiene che la riforma favorisca la stabilità; le opposizioni contestano gli effetti sulla rappresentanza.
Il nodo concreto resta verificare se le nuove regole garantiscano davvero pari opportunità di partecipazione, trasparenza del voto e libertà di scelta.
Perché una legge elettorale non dovrebbe soltanto stabilire chi governa, ma assicurare anche che nuovi soggetti politici possano concorrere effettivamente a governare.

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